agenzia in attività finanziaria, è riservata


 

Not. Francesco Boni, 27.05.2002

fboni@notariato.it

 

Una Società vorrebbe inserire nell'oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di trasferimento di denaro, nella qualità di agente in attività finanziaria, ai sensi dell'art.3, D.Lgs. 25.09.1999, n.374.

 

Questa attività può essere esercitata previa iscrizione nell'apposito elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (UIC), con i requisiti patrimoniali, di forma giuridica previsti dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

 

I partecipanti al capitale ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, devono avere i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli artt. 108 e 109, D.Lgs. 01.09.1993 n.385.

 

Dove reperire i regolamenti relativi ai requisiti patrimoniali, di forma giuridica e di onorabilità richiesti?

 

 


 

sul sito www.uic.it

 


 

Not. Francesco Ercolano

 

A sensi dell’art. 3, c. 2, D.M. 13.12.2001, n. 485, in G.U. 16.02.2002, serie generale n. 40, rilevano per le società i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti dal codice civile.

 

L'art. 5, rubricato "Altre attività esercitabili", stabilisce che i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria…

 

L’art. 3, c. 3, quindi, aggiunge: “Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria... le attività seguenti:..”

 

Questo significa che nell'oggetto sociale può essere previsto solo l'esercizio dell'attività in agenzia finanziaria ed eventualmente delle altre attività di cui al predetto art. 3, con esclusione di qualsiasi altra attività, e conseguente necessità di depennare dall'oggetto sociale in vigore tutte le altre attività non compatibili?

 

Anche dopo la lettura dello studio 3532 CNN (che peraltro non sembra trattare specificamente questa figura) non soddisfa a questi dubbi.

 

In effetti, l'attività di trasferimento di denaro nella qualità di agente in attività finanziaria rientra nella previsione dell'art. 5, c. 3, D.P.R. 485/2001.

 

Pertanto, sulla base della predetta norma che espressamente esclude l'applicazione dei primi due comma a coloro che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi ecc.,  non si dovrebbero porre problemi di esclusività e/o di compatibilità con altre attività.